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Luogo impianto: l’ultima parola è del Comune.

“Assume legittimamente preminenza la posizione (qualitativa) del
Comune in ordine alla localizzazione dell’impianto di rifiuti speciali, in assenza di una
pianificazione regionale e a fronte di una variante urbanistica che si renderebbe necessaria
per modificare la vocazione impressa dal pianificatore locale ed in grado, pertanto di
vanificare lo sviluppo futuro del territorio per come ordinato e regolato dal pianificatore
locale. Ancor più, se si tratta di discariche le quali, per la loro capacità inquinante, richiedono, ai
sensi dell’art. 179 del d.lgs n. 152 del 2006, una attenta valutazione del progetto e della sua
localizzazione anche in termini di pianificazione del territorio, che sconta un giudizio di
compatibilità con l’interesse pubblico coinvolto, imputato in capo alla collettività di cui il
Comune è ente esponenziale” sentenza Consigli di Stato 7318/2024.

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