“Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario – e deve dunque essere sollevato conflitto negativo di giurisdizione – sulla controversia azionata da una pubblica amministrazione relativa all’adempimento di un accordo finalizzato a porre rimedio, senza rinuncia alle rispettive pretese, alle reciproche contestazioni relative ad inadempimenti rispetto agli impegni assunti con un contratto di concessione di costruzione e gestione, realizzata secondo il meccanismo finanziario del projet financing, di impianti di gestione di rifiuti (Cdr) e di termovalorizzazione, in quanto non opera la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. p) c.p.a., (controversie comunque attinenti alla complessiva azione di gestione del ciclo dei rifiuti), essendo la controversia inerente ad un rapporto obbligatorio avente la propria fonte in una pattuizione di tipo negoziale intesa a regolamentare gli aspetti meramente patrimoniali della gestione” . Sentenza Consiglio di Stato n. 8527/2024.