È legittima la revoca dell’autorizzazione unica ambientale per l’esercizio di un impianto di rifiuti  adottata a fronte dell’incontestata sussistenza delle violazione delle prescrizioni, unitamente al disagio manifestato dalla popolazione e riscontrato dall’amministrazione nell’eccesso di emissioni, laddove detti inadempimenti abbiano  determinato un pericolo alla salute e all’ambiente che può essere anche solo potenziale,  in considerazione del valore degli interessi e dei beni tutelati che, anche alla luce del principio di precauzione, legittimano un’anticipazione delle soglie di tutela
ll Consiglio di Stato ha ritenuto che nella fattispecie de qua la pacifica violazione delle prescrizioni, unitamente al disagio manifestato dalla popolazione e riscontrato dall’amministrazione nell’eccesso di emissioni, giustificasse ampiamente il provvedimento di revoca dell’A.U.A. impugnato. Quanto al principio di precauzione ex multis: Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 2024, n. 1568, con richiamo a C.G.A., sez. giur., 3 settembre 2015, n. 581 e a Cons. Stato, sez. V, 27 dicembre 2013, n. 6250, secondo cui il principio di precauzione consente di adottare, sulla base di conoscenze scientifiche ancora lacunose, misure di protezione che possono andare a ledere posizioni giuridiche soggettive, sia pure nel rispetto del principio di proporzionalità inteso nella sua triplice dimensione di idoneità, necessarietà e proporzionalità in senso stretto; detto principio non può legittimare un’interpretazione delle disposizioni normative, tecniche ed amministrative vigenti in un dato settore che ne dilati il senso fino a ricomprendervi vicende non significativamente pregiudizievoli; Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2023, n. 9852, secondo cui mentre la prevenzione può entrare in gioco solo a fronte di “rischi certi”, ossia in presenza “di rischi scientificamente accertati e dimostrabili, ovverosia in presenza di rischi noti, misurabili e controllabili”, la precauzione, al contrario, trova il proprio campo di applicazione allorché un determinato rischio risulti ancora caratterizzato da margini più o meno ampi di incertezza scientifica circa le sue cause o i suoi effetti. Ne deriva che al concetto di precauzione è connaturata una intrinseca funzione di anticipazione della soglia di intervento dell’azione preventiva; Cons. Stato, sez. VI, 09 maggio 2023, n. 4647, secondo cui Il principio di precauzione costituisce uno dei capisaldi della politica ambientale dell’Unione Europea ed è attualmente menzionato, ma non definito, nell’art. 191, par. 2, TFUE. Tale principio non conduce automaticamente a vietare ogni attività che, in via di mera ipotesi soggettiva e non suffragata da alcuna evidenza scientifica, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute, privi di ogni riscontro oggettivo e verificabile. Il principio di precauzione richiede, piuttosto e in primo luogo, una seria e prudenziale valutazione, alla stregua dell’attuale stato delle conoscenze scientifiche disponibili, dell’attività che potrebbe ipoteticamente presentare dei rischi

Sebbene l’art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152,  consenta l’adozione di provvedimenti sanzionatori  in presenza di violazioni di prescrizioni di carattere ambientale dell’autorizzazione unica ambientale, rilevano comunque  le  eventuali problematiche di carattere edilizio o paesaggistico  che siano  idonee ad  incidere su profili relativi alla tutela dell’ambiente (C.d.S. 30 maggio 2025, n. 4721).


Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *