“Le procedure di riesame dell’Autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) devono essere avviate e concluse, con l’adeguamento degli impianti, entro il quadriennio decorrente dalla pubblicazione delle nuove BAT (“Best available techniques”), ciò derivando dall’interpretazione letterale dell’art. 29-octies, comma 6 del d.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, da cui discende altresì l’obbligo di immediato avvio del riesame in presenza di una richiesta di modifica (sostanziale o meno) della predetta A.I.A. da parte del gestore dell’autorizzazione detenuta prima dell’entrata in vigore delle nuove B.A.T. e fermo restando il rispetto del quadriennio per la conclusione”. Cds 7208/2024.