“Il termine per proporre ricorso al tribunale amministrativo regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso titoli edilizi (nella specie, provvedimenti autorizzativi alla installazione di impianti di telefonia mobile) decorre: i) dall’inizio dei lavori, qualora si contesti l’an dell’edificazione, in quanto già dal quel momento si costituisce la “piena conoscenza” della realizzazione dell’opera; ii) dalla data di completamento dei lavori, o comunque da quando si rende palese l’esatta dimensione, consistenza e finalità del manufatto, qualora si contesti il quomodo dell’edificazione o le modalità di realizzazione dell’opera.

Ai fini della decorrenza del termine per la impugnazione di titoli edilizi (nella specie, provvedimenti autorizzativi alla installazione di impianti di telefonia mobile), per integrare la “piena conoscenza” non è necessario avere la conoscenza integrale del provvedimento, ma è sufficiente la percezione dell’esistenza di aspetti che rendano evidente la lesività della propria sfera giuridica”. Sentenza CdS. 7 febbraio 2025, n. 953


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