È inammissibile il ricorso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione su un’istanza di autorizzazione unica ex art. 208, d.lgs. n. 152/2006, laddove l’azione giurisdizionale non sia stata preceduta dall’attivazione dello speciale potere sostitutivo statale di cui all’art. 5, d.lgs. n. 112/1998. Tale potere non può essere surrogato dall’esercizio del potere sostitutivo previsto in generale dalla legge regionale sul procedimento amministrativo, tenuto conto: del tenore letterale dell’art. 208, comma 10, d.lgs. n. 152/2006, che rinvia al potere sostitutivo statale; delle caratteristiche strutturali dei rimedi in questione, posta la diversa natura dei soggetti chiamati a esercitare il potere sostituivo de quo (il Presidente del Consiglio dei ministri e il Consiglio dei ministri) e quello previsto in generale dalla legge sul procedimento amministrativo (il dirigente della struttura o, in mancanza, il funzionario di più elevato livello presente nell’amministrazione); dell’assenza di una specifica norma regionale in materia. T.a.r. Sicilia, 6 marzo 2025, n. 507.


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