Sono rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionaleconcernenti:

a) il contrasto dell’art. 16, comma 1, lettera b) della l.r. 26/2003, ratione temporis vigente, conl’art. 117, comma 2, lettera “s” Cost., atteso il mancato rispetto dei parametri indicati nell’art. 22 d.l. 104/2023, nella parte in cui attribuisce alle Province le funzioni amministrative, in materia di Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, senza disciplinare “i poteri di indirizzo, coordinamento e controllo sulle funzioni da parte della Regione il supporto tecnico-amministrativo agli enti cui sono trasferite le funzioni e l’esercizio dei poteri sostitutivi da parte della Regione, in caso di verificata inerzia nell’esercizio delle medesime”;

b) il contrasto dell’art. 2, comma 7-quinquies, della l.r. 5/2010 con l’art. 117, comma 2, lettera “s”, della Costituzione, nella parte in cui attribuisce alle Province le funzioni amministrative, in materia di rilascio del PAUR, che il legislatore statale ha, con l’articolo 27 bis D.lgs. 152/2006, attribuito esclusivamente alle Regioni (T.a.r. Lombardia, Brescia, ordinanza 9 ottobre 2025, n. 887).


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