Al concerto del Ministero della cultura previsto dalla disciplina in materia di V.I.A. di cui all’articolo 25 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell’ambiente) non è applicabile il silenzio-assenso orizzontale di cui all’art. 17-bis della legge 8 agosto 1990, n. 241, trattandosi di procedimento in cui le disposizioni del diritto dell’Unione europea richiedono l’adozione di provvedimenti espressi.
In motivazione, la sezione ha precisato che dal tenore della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, si ricava che il procedimento di V.I.A. postula l’esigenza di una valutazione appropriata da trasfondere in una decisione motivata – che espressamente contempli gli effetti del progetto sul patrimonio culturale e sul paesaggio – di cui devono essere prontamente informati il pubblico e le autorità interessate dal progetto. Tale circostanza osta, ai sensi dell’art. 17-bis, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a che sugli atti che intervengono nella fase decisoria del procedimento, quale il concerto del Ministero della cultura, possa applicarsi il silenzio-assenso orizzontale (T.a.r.  Lazio, 23 giugno 2025, n. 12331).


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