L’inclusione di un terreno nel sito di interesse nazionale (SIN) assorbe, costituendone un equivalente normativo, il presupposto indicato dall’art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, del “verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito”, che obbliga ad attivare le relative procedure di bonifica, avvenendo la sua individuazione, ai sensi del successivo art. 252, comma 1, sulla base di presupposti inerenti la pericolosità degli inquinanti presenti, nonché sulla base dell’impatto ambientale, in termini di rischio sanitario ed ecologico. Detta inclusione costituisce dunque un vero e proprio vincolo ambientale, del quale si deve tenere conto in sede di rilascio del permesso di costruire.
L’inclusione di un terreno in un sito d’interesse nazionale (SIN) non può essere arbitraria, essendo necessario individuare indizi di sufficiente gravità tali da far ritenere, secondo logica, che il terreno stesso sia stato apprezzabilmente interessato dall’evento contaminante che ha giustificato l’istituzione del sito, e dar conto in motivazione del percorso logico seguito per arrivare a questo risultato (C.d.S. 21 luglio 2025 n. 6417).

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