Sussiste l’obbligo giuridico di provvedere sulle istanze di VIA dei progetti PNIEC, ancorché non prioritari e non sovvenzionati con il PNRR o con il fondo complementare. Diversamente opinando, si violerebbe la ratio di rafforzamento della transizione energetica, legalmente perseguita dal decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191, relegando i progetti PNIEC strategici, all’interno di un regime in cui l’inerzia dell’amministrazione è priva di conseguenze giuridiche.
Il decreto-legge 17 ottobre 2024, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2024, n. 191 ha delineato in maniera precisa l’ordine di priorità tra i progetti PNIEC, superando la genericità del precedente criterio di precedenza, basato sul concetto di «maggiore valore di potenza» installata o trasportata di un determinato impianto. I progetti non prioritari devono comunque essere posti in istruttoria, nei limiti della quota di loro pertinenza, ma non possono assumere precedenza sui prioritari solo perché presentati per primi (C.d.S. 22 luglio 2025 n. 6503).

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